Niente integrità per la farina integrale
Ma quello che ci spacciano per pane integrale lo è davvero? Nella maggioranza dei casi la risposta è no. Si tratta in realtà di farina 00, ossia di farina raffinata, “inscurita” da una manciata di crusca. Questa combinazione abbina all’effetto dannoso della crusca, che riduce l’assorbimento del ferro e del calcio, a quello della farina raffinata, che aumenta l’indice glicemico. E il danno ci viene fatto pure pagare caro. Da Panini Durini, in via Montebello a Milano, se il panino lo vuoi integrale, anziché bianco, lo paghi molto di più. In porta Romana abbiamo acquistato pane integrale (molto buono e al gusto veramente integrale) a 8 euro al chilo. Ma anche dove bisognerebbe Fa’ la cosa giusta, mezzo kg di pane integrale lo abbiamo pagato 2, 50 euro. Una rapina a mano armata di truffa plateale e, come tale, nel Bel Paese LEGALE! Perché devo mangiare a costi elevato un prodotto che non ha subito maggiori fasi di produzioni, ma la natura lo ha dato bello e pronto all’uomo? E perché dobbiamo credere di acquistare pane integrale a prezzo maggiorato, se sto mangiando pane bianco sporcato di crusca? La prima risposta ha bisogno di indagini che ora il tempo a disposizione non mi permette di portare avanti, ma sulla seconda domanda sono preparata: per la legge n. 187 del 9 febbraio 2001, che regola la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.
La norma, innanzitutto, distingue tra sfarinati di grano tenero e sfarinati di grano duro
1. È denominato “farina di grano tenero” il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
2. È denominato “farina integrale di grano tenero” il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
3. È denominato “semola di grano duro“, o semplicemente “semola“, il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
4. È denominato “semolato di grano duro“, o semplicemente “semolato“, il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l’estrazione della semola.
5. È denominato “semola integrale di grano duro“, o semplicemente “semola integrale“, il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
6. È denominato “farina di grano duro” il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
Poi la legge numerata nelle sue denominazioni, per mostrarsi meno noiosa di quanto è, si lancia nell’inserimento di due tabelle che specificano le caratteristiche che devono avere i prodotti immessi sul mercato.
Le tabelle che dovrebbero servire a farci capire qualcosa di più, sono usate per confondere le acque. Proviamo a schiarirle, come viene fatto con le farine integrali: per definire una farina di grano tenero integrale a uso commerciale, basta che questa abbia un tasso di ceneri (sali minerali inceneriti) contenuto fra 1,30 e 1,70 su cento parti di sostanza secca, oltre a un tasso minimo di proteine. Tradotto: un prodotto raffinato integrato con crusca può essere chiamato integrale! Un prodotto è integrale quando si trova in condizioni simili a come viene raccolto. Dovremmo chiedere di vietare i falsi sfarinati integrali o di introdurre l’obbligo di indicare in etichetta l’indice glicemico, molto più basso nella farina integrale rispetto a quello della raffinata. Potremmo leggere bene le etichette, evitando tutto ciò che oltre alla dicitura “farina integrale” aggiunga altri indecifrabili denominazioni. Dovremmo, potremmo… FACCIAMOCELO noi!
Altro che una multa …. mi sentirei soddisfatto nel momento in cui li sapessi dietro le sbarre ….. che te lo dico a fá